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I Viaggi presentati nei programmi pubblicati sono realizzati da
AIRMAR VIAGGI & TURISMO,
titolare
della licenza n°1 rilasciata dalla Regione
Sardegna e sono coperti, per la responsabilità Civile nei
confronti
dei Clienti, ai sensi delle leggi vigenti da
assicurazione stipulata con la ASSIMOCO con
polizza n°1441400505340.
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 2 n. 1 decreto legislativo n. 111 del 17
Marzo 1995 di attuazione della direttiva 90/314 CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo
forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero
estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una
notte:
a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non
accessori al trasporto o all’alloggio (etc)...che
costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
2) FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che
abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale
che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977
n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV)
firmata a Bruxelles il 23/4/1970, nonchè dal sopraccitato
Decreto Legislativo 111/95.
3) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà
copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto,
solo nel momento in cui Airmar Viaggi invierà relativa
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente
presso l’agenzia di viaggi venditrice.
4) PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto
pari al 25% della quota di partecipazione e le spese di
iscrizione. Il saldo dovrà essere versato 20 giorni prima
della partenza, oppure in concomitanza con la prenotazione
se questa è effettuata nei 20 giorni antecedenti la
partenza.
Nota Bene:
In alcuni casi i pacchetti turistici vengono costruiti
con tariffe aeree non rimborsabili che prevedono
l’emissione del biglietto contestualmente alla
prenotazione: nei casi indicati sarà richiesto il
pagamento dell’intero importo del biglietto e
dell’acconto sulla restante porzione del viaggio
all’atto della prenotazione. In fase di conferma del
viaggio quanto sopra verrà esplicitamente comunicato dal
nostro ufficio.
5) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto. Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle
variazioni di:
• costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
• diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco
nei porti e negli aeroporti;
• tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione del programma come ivi riportata.
6) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il cliente può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 5 in misura
eccedente il 10%;
• modifica significativa di altro elemento essenziale del
contratto oggettivamente configurabile come fondamentale ai
fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta da Airmar Viaggi
dopo la conclusione del contratto stesso, ma prima della
partenza, e non accettata dal cliente.
Nei casi di cui sopra, il cliente ha alternativamente
diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già
corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro
7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della
richiesta di rimborso.
Il cliente dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di
aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione
entro il termine suddetto, la proposta formulata da Airmar Viaggi
si intende accettata.
Al cliente che receda dal contratto prima della partenza al
di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno
addebitate - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 4/1° comma - oltre al costo individuale di
gestione pratica, le penali qui di seguito indicate:
• 25% della quota + quota di iscrizione per annullamenti
dall’atto della prenotazione sino a 31 giorni lavorativi
prima della partenza; • 50% della quota + quota di iscrizione per annullamenti da
31 a 15 giorni lavorativi prima della partenza;
• 75% della quota + quota di iscrizione per annullamenti da
15 a 3 giorni lavorativi prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tale termine. Nel conteggio dei
giorni, per determinare l’eventuale penalità, è sempre
da escludere il giorno della partenza. Per tutte le
combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presentasse alla partenza o decidesse di interrompere il
viaggio già intrapreso. Così pure nessun rimborso
spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza, invalidità, insufficienza o inesattezza, dei
previsti documenti personali di espatrio.
Nota Bene: In alcuni casi i pacchetti
turistici vengono costruiti con tariffe aeree non
rimborsabili dopo l'emissione dei biglietti. In fase di
conferma del viaggio quanto sopra verrà esplicitamente
comunicato.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, AIRMAR VIAGGI &
TURISMO
comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire
uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico,
proponendo una soluzione alternativa, il cliente potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la
somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma
del precedente art. 6).
Il cliente può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel catalogo o nel
programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso
fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza
maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti, nonchè per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del cliente del
pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del
precedente art. 6), AIRMAR VIAGGI & TURISMO che annulla (ex art. 1469
bis n. 5 Cod. Civ.), restituirà al cliente il doppio di
quanto dallo stesso pagato e incassato,
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore
al doppio degli importi di cui il cliente sarebbe in pari
data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 6,
4° comma qualora fosse egli ad annullare.
8) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
AIRMAR VIAGGI & TURISMO, qualora dopo la partenza si trovi
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne
che per un fatto proprio del cliente, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di
valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in
misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa,
ovvero la soluzione predisposta da AIRMAR VIAGGI & TURISMO venga
rifiutata dal cliente per seri e giustificati motivi,
AIRMAR VIAGGI fornirà, senza supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
9) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
a) AIRMAR VIAGGI & TURISMO ne sia informata per iscritto almeno 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità
del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la
fruizione del servizio (ex art. 10 d. lgs. 111/95) ed in
particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi a AIRMAR VIAGGI tutte
le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonchè
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi
che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica
del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il
termine di cui al precedente punto a).
AIRMAR VIAGGI non sarà pertanto responsabile dell’eventuale
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi
fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà
tempestivamente comunicata da AIRMAR VIAGGI alle parti
interessate prima della partenza.
10) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario, nonchè dei visti di soggiorno, di
transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro da AIRMAR
VIAGGI, nonchè ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che AIRMAR VIAGGI dovesse subire a causa
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il cliente è tenuto a fornire a AIRMAR VIAGGI tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultima
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso AIRMAR VIAGGI del pregiudizio arrecato
al diritto di surrogazione.
Il cliente comunicherà altresì per iscritto a AIRMAR VIAGGI, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi
specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti
possibile l’attuazione.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere
viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle
competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della
UE cui il servizio si riferisce, AIRMAR VIAGGI si riserva
la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del cliente.
12) REGIME DI RESPONSABILITA'
AIRMAR VIAGGI risponde dei danni arrecati al cliente a
motivo dell’inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è
derivato da fatto del cliente (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.Il venditore presso il quale sia stata effettuata
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle
obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e
comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle
leggi o convenzioni sopra citate.
13) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto da AIRMAR VIAGGI per danni alla
persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha
determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione
di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV)
sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del
1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità di AIRMAR VIAGGI. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2.000 Franchi
oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n. 2
CCV e di 5.000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro
danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 Cod. Civ..
14) OBBLIGO DI ASSISTENZA
AIRMAR VIAGGI è tenuta a prestare le misure di assistenza
al cliente imposte dal criterio di diligenza professionale
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico
per disposizione di legge o di contratto.
AIRMAR VIAGGI ed il venditore sono esonerati dalle
rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al cliente
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
15) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal cliente senza ritardo affinchè AIRMAR VIAGGI, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio. Il cliente può altresì
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, a AIRMAR VIAGGI o al venditore,
entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
16) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici di AIRMAR VIAGGI o del venditore speciali
polizze assicurative.
17) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 D. lgs. 111/95), in
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o di AIRMAR VIAGGI, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno
al comportamento di AIRMAR VIAGGI. Le modalità di
intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 21
n. 5 D. lgs. 111/95).
18) ADDENDUM - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a
23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni
diverse da quelle relative al contratto di organizzazione
nonchè dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla
vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di vendita
di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma;
art. 4; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9 1° comma;
art. 10; art. 14; art. 16. L’applicazione di dette clausole
non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La
terminologia delle citate clausole relativa al contratto di
pacchetto turistico (organizzatore, viaggio, ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure
del contratto di vendita di singoli servizi turistici
(venditore, soggiorno, ecc.).
”Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 della legge
3 agosto 1998 n.269 - La legge italiana punisce con la pena
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero”.
Privacy: si informa che tutti i dati personali verranno
trattati nel pieno rispetto della legge 675/96 e che il
trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da
parte della società delle prestazioni che saranno oggetto
del pacchetto turistico. I dati personali, in ogni caso, non
saranno trasmessi a terzi ed in ogni momento potranno essere
cancellati a richiesta del consumatore.
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